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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 30/03/2014

EAS 2013 alla scadenza


E' giunta anche per il 2013 la scadenza del Mod. EAS (Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli Enti Associativi), attraverso il quale comunicare le eventuali variazioni intervenute nell'anno di riferimento per poter continuare ad usufruire di benefici fiscali, quali la detassazione IRES-IVA dei contributi incassati, o di altre agevolazioni. Ricostruiamo quindi brevemente le caratteristiche dell'adempimento in scadenza.
Per gli enti associativi privati, e inoltre in caso di esercizio di determinate attivita', le quote, i contributi e i corrispettivi percepiti possono risultare non imponibili, e quindi non assoggettati alla tassazione IRES-IVA, se i soggetti stessi risultino in possesso di determinati requisiti.
Il DL 185 2008 (c.d. "Decreto Anti-Crisi") ha introdotto l'obbligo del Mod.EAS, subordinando la concessione dei benefici fiscali e/o della detassazione alla sua avvenuta presentazione.
I soggetti destinatari dell'adempimento sono
1) la quasi totalita' delle associazioni non profit
2) qualunque associazione o societa' sportiva dilettantistica che
a. richiede una quota associativa ai propri associati e
b. offra loro beni e/o servizi verso corrispettivo.
Tra i soggetti esentati ricordiamo gli enti associativi dilettantisti iscritti nel registro Coni , le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e le Onlus di cui al D.Lgs. Nr 460/1997.
La compilazione e' di due tipi, completa o limitata solo ad alcune parti del modello per quelle tipologie di enti associativi che, essendo gia' iscritti in determinati registri, elenchi o albi, gia' comunicano o hanno comunicato i dati richiesti.
Va inviato in caso di variazioni nei dati comunicati entro il 31 Marzo dell'anno successivo a quello in cui siano intervenute o entro 60gg per i soggetti neocostituiti.
In caso di mancato invio, ove dovuto, la conseguenza e' il decadere dai benefici fiscali di cui si gode, in particolare la detassazione di quote e contributi.
E' comunque previsto, in caso di mancanza di verifiche e/o ispezioni gia' iniziate, il ricorso all'istituto della c.d. remissione in bonis" per i soggetti che vogliano regolarizzare l'omesso o tardivo invio del modello, attraverso il pagamento di una sanzione di Euro 258 (su F24 con codice tributo 8114) e l'invio del modello entro il termine della prima dichiarazione fiscale utile.





Notizia 29/03/2014

Sanatoria cartelle: no alla seconda proroga


Nulla da fare per il secondo rinvio della sanatoria delle cartelle introdotta dalla Legge di stabilita' 2014 (vedi Ns News del 22.03.2014).
Nei giorni scorsi sembrava che si volesse prorogare tale rottamazione a fine aprile o addirittura a fine maggio, per dare maggior tempo ai contribuenti interessanti di aderire, ma il Governo si e' detto contrario alla proposta dell'ulteriore differimento e viene quindi confermata la scadenza a lunedi 31 marzo.
Novita' per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento o per gli atti di riscossione effettuati direttamente da Comuni o dai concessionari della riscossione che operano senza il ricorso all'iscrizione a ruolo. La commissione Bilancio del Senato ha infatti dato il via libera ad un emendamento al Ddl enti locali che estende la definizione agevolata anche alle ingiunzioni fiscali notificate entro il 31 ottobre 2013, la cui regolarizzazione sara' possibile fino al 31 maggio 2014, sempre con il versamento in un unica soluzione e senza interessi di mora.





Notizia 28/03/2014

Scadenze spesometro 2014


Si avvicina la scadenza del c.d. "Spesometro", vale a dire della comunicazione delle operazioni rilevanti IVA per i dati del 2013.
Le stagioni dei dati 2011 e 2012 sono state caratterizzate da modifiche in corsa e rinvii dell'ultimo momento : citiamo fra tutte la tristemente famosa apertura di una "finestra temporale" fino al 31.01.2014 per consentire l'invio dei dati dello scorso anno reso difficile se non impossibile dai ritardi dell'Agenzia delle Entrate. Al momento sembrerebbe ormai essere entrati a regime, con il definitivo passaggio al c.d. nuovo modello polivalente e con le date di scadenza differenziate del 10 Aprile, per le comunicazioni riferite all'anno di imposta precedente per i contribuenti mensili, e del 22 Aprile (il 20, scadenza naturale, quest'anno coincide con la Pasqua e il giorno Lunedi 21 e' comunque festivo), per i soggetti trimestrali. C'e' poi anche l'appuntamento del 30 aprile per gli operatori finanziari attraverso i quali transitano i pagamenti per acquisti da 3.600 euro in su pagati con bancomat o carta di credito.
Sono tenuti alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta, ad eccezione dei c.d. "nuovi minimi" e degli enti pubblici per le sole operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attivita' istituzionali. Vanno comunicate:
- tutte le operazioni per le quali sussiste l'obbligo di fatturazione, a prescindere dall'importo;
- le operazioni per le quali non sussiste l'obbligo della fattura solo se di importo unitario non inferiore ad euro 3.600 IVA compresa.
Sono previste delle eccezioni per i commercianti al minuto e le agenzie viaggio. Le fatture emesse da tali soggetti dovranno essere comunicate solo se superiori alla soglia dei 3.600 euro IVA compresa : dal prossimo anno anche questi operatori saranno obbligati a comunicare ogni operazione, a prescindere dall'ammontare unitario. In base alla norma che non consente all'Amministrazione Finanziaria di richiedere dati gia' in suo possesso, emerge inoltre l'esonero di comunicare le operazioni nei confronti di soggetti non titolari di P.IVA non certificate da fattura il cui pagamento sia avvenuto attraverso carte di credito, di debito o prepagate emesse da intermediari finanziari diversi da quelli esteri senza stabile organizzazione in Italia, poiche' tali operazioni saranno comunicate attraverso il c.d. "Spesometro POS" entro il 30 aprile.
Per i lavoratori autonomi nulla sfugge all'obbligo della comunicazione: essi devono comunicare ogni operazione effettuata, anche di modesto ammontare.
La comunicazione puo' essere effettuata con due modalita':
- analitica, in cui va indicata ogni fattura emessa e ricevuta (comprese le note di variazione);
- aggregata, in cui riportare il numero di operazioni cumulate e l'importo totale per ogni cliente e fornitore.
Va ricordato che da quest'anno vanno inserite anche le cessioni e le prestazioni rese nei confronti di soggetti esteri senza applicazione dell'IVA per carenza del requisito territoriale.





Notizia 27/03/2014

Tutto pronto per la Sabatini-bis


Siamo giunti finalmente al via con l'agevolazione Sabatini-bis e arriva, nella giornata di ieri, 26 Marzo 2014, la circolare n.10677 pubblicata dal MISE che fornisce alcune importanti indicazioni applicative : si chiarisce che il finanziamento puo' essere erogato, nel termine dei 30 giorni dalla stipula del contratto stesso, o in un unico importo o mediante vari versamenti, cioe' in locazione finanziaria, su appositi conti tecnici dedicati. E' necessario che tali conti consentano l'univoca riferibilita' delle somme erogate, questo perche' il periodo di prelocazione o di preammortamento, qualora il contratto lo preveda, decorreranno dall'erogazione delle somme da parte della banca su tale conto. Inoltre se al termine di questo periodo di preammortamento o di prelocazione (oppure alla consegna del bene in caso di locazione finanziaria) sui conti dedicati saranno presenti eventuali somme residue, le stesse saranno oggetto di estinzione anticipata, con conseguente riduzione del finanziamento, rideterminazione del contributo in conto interessi erogato e restituzione della corrispondente quota alla Cassa Depositi e Prestiti.
In merito al cumulo dell'agevolazione nel rispetto dei regolamenti dei minimis (cioe' gli aiuti di piccola entita' che lo Stato puo' erogare alle imprese ma solo entro dei limiti autorizzati dalla Commissione Europea), viene chiarito che gli stessi sono cumulabili con il finanziamento previsto dalla Sabatini-bis e pertanto bisogna fare attenzione alle modalita' e ai limiti previsti.
A partire dalle ore 9 di lunedi 31 marzo sara' quindi possibile inviare le domande online (tramite PEC) da parte di tutte le PMI per poter accedere ai finanziamenti previsti dalla Nuova legge Sabatini-bis (art. 2 del D.L. 69/2013). Ricordiamo che si tratta di un plafond di risorse pari a 2,5 miliardi che lo Stato mette a disposizione di banche ed intermediari e le somme dovranno essere utilizzate a copertura di parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari.
Le imprese interessate potranno utilizzare poi tale risorse per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature nuove di fabbriche, hardware, software e tecnologie digitali (per maggiori informazioni vedi il Ns Notiziario Nr 3/2014).
Le domande vanno compilate seguendo il modello e le istruzioni disponibili sul sito internet del MISE, pena l'invalidita' della richiesta.




Notizia 26/03/2014

Debiti PA: rischio di una doppia sanzione per l'Italia


Oltre ad essere soprannominata "la peggior pagatrice dell'Unione Europea" ora l'Italia rischia non una ma ben due procedure d'infrazione su un'unica direttiva: quella sul ritardo dei pagamenti della Pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese.
Tutto era partito lo scorso 3 febbraio quando il vice presidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, aveva dato 5 settimane di tempo al Governo italiano per rispondere della violazione palese della direttiva 2011/7/UE riguardo i ritardi nei pagamenti della PA. La decisione dell'UE era arrivata in seguito alla visione dei rapporti in tema di Confartigianato, ANCE e Assobiomedica che avevano stimato il ritardo accumulato dagli enti pubblici italiani superiore a 200 giorni e addirittura con punte di 1000 giornate, in contrapposizione con la direttiva europea che prevede un massimo di 30 giorni o 60 in circostanze particolari. In caso di risposta non soddisfacente da parte del Governo italiano c'era il rischio della messa in mora e cioe' il pagamento dell'8,25 per cento di interessi di mora sulle fatture non pagate, per un totale di 3-4 miliardi di euro. L'Italia ha risposto con una lettera inviata il 10 marzo, dalla quale traspare, a detta del vicepresidente Tajani, un'ambiguita' dell'interpretazione della direttiva UE e del suo recepimento. In particolare la lettera, oltre a contestare all'UE un' assenza di prove relative al ritardo dei pagamenti, fa riferimento alla possibilita' di poter scegliere tra il pagamento nei tempi o il pagamento della mora. Ma si tratta di una scelta assolutamente non prevista dalla direttiva, essa infatti impone solo i tempi di pagamento (30-60 giorni) e l'applicazione della mora in caso in cui questi ultimi non vengano rispettati.
Ora quindi il rischio per l'Italia e' addirittura una doppia sanzione: una per il mancato rispetto dei termini e l'altra per il recepimento non corretto delle direttiva UE. Inoltre ricordiamo che il governo Renzi si e' dato come scadenza il 21 settembre per il pagamento di tutti i debiti della PA, mentre secondo Tajani settembre e' troppo tardi e parecchie imprese rischiano di fallire prima.
A questo punto non ci resta che aspettare e vedere la decisione dell'UE al riguardo.





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