SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa
SDD Servizi Roma, Servizi e Soluzioni per l'Impresa
Contattaci

Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 20/03/2014

La revisione del contenzioso tributario parte II^ : la riorganizzazione della giustizia tributaria


L'articolo 10 del DDL sulla Delega Fiscale (vedi Ns News del 19.03.2014) introduce un elemento di novita' mai previsto da nessuna norma finora: la riorganizzazione della giustizia tributaria.
Per la prima volta il legislatore cerca di revisionare il funzionamento di questo apparato, che ha assunto un ruolo importante nel rapporto tra fisco e contribuenti.
Attualmente il sistema tributario italiano si presenta lento ed inefficiente, a causa delle scarse risorse a disposizione, ma soprattuto e' iniquo. Esso non garantisce la terzieta', e quindi l'imparzialita', dell'organo giudicante. Basti pensare che le Commissioni tributarie dipendono direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cosi' come l'Amministrazione finanziaria, ed anzi le retribuzioni sono stabilite dal MEF e pagate proprio da quest'ultima. Va quindi garantita l'imparzialita' dell'organo giudicante, anche se nell'articolo citato non vengono indicati gli strumenti che possano realizzarla in concreto. Spettera' dunque al Governo "inventare" nuove misure per rafforzare la tutela giurisdizionale dei contribuenti.
Con riferimento alla lentezza ed all'inefficienza della giustizia tributaria, le misure da intraprendere saranno focalizzate sul passaggio al massimo utilizzo possibile della posta elettronica certificata per quanto riguarda le comunicazioni e le notificazioni e quindi attraverso il processo tributario telematico.
Altra previsione importante e' la riduzione del numero dei componenti delle Commissioni tributarie, in particolare con il passaggio dall'attuale terna al giudice unico nelle controversie di minore importanza (ovvero quelle di modesto valore e di non particolare complessita'). Tuttavia tale ultimo punto e' solo eventuale: spettera' al Governo decidere se procedere o meno in questa direzione al momento della redazione dei decreti. Ovviamente ci si aspetta che tale misura venga applicata poiche' ridurebbe drasticamente sia i tempi che i costi dei processi tributari.
E a proposito dei costi, il Governo e' tenuto a legiferare anche in merito ad un aumento dei compensi dei giudici, in modo da incentivarne la produttivita' e anche assicurare una maggiore remunerazione nel caso in cui gli stessi saranno chiamati a risolvere controversie da soli e non piu' in misura collegiale. Le risorse potrebbero essere trovate grazie ai risparmi di spesa derivanti dall'introduzione del processo telematico, poiche' ricordiamo che secondo la legge delega (L. 23/2014), dai decreti attuativi non possono sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o dei contibuenti (vedi Ns News del 18.03.2014).
Ultimo aspetto riguarda il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici per assicurarne un'adeguata preparazione, essendo la materia tributaria molto vasta e complessa. La norma si propone di arrivare ad avere un corpo giudicante formato da varie figure specializzate in specifiche competenze (dalla lattura critica dei bilanci alla interpretazione delle convenzioni internazionali), garantendo maggiori garanzie sia al fisco che ai contribuenti.
"





Notizia 19/03/2014

La revisione del contenzioso tributario parte I^ : il processo tributario


Torniamo a parlare del DDL sulla Delega Fiscale (vedi Ns News del 18.03.2014) ed in particolare dell'articolo 10 di tale legge, intitolato "Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali".
Obiettivo dello stesso e' un ridisegno dell'architettura del contenzioso tribuario rispetto a quello vigente oggi.
Le modifiche da apportare, che il Governo dovra' effettuare mediante apposito decreto legislativo, vanno in due direzioni: da un lato bisogna correggere alcune norme che regolano il processo tributario, dall'altro lato va riorganizzata la giustizia tributaria.
In particolare, per quanto attiene le norme del contenzioso, la legge delega fa riferimento alle seguenti disposizioni:
- il rafforzamento e la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione giudiziale, con lo scopo di deflazionare i contenziosi, con particolare riguardo ai contribuenti che hanno effettuato violazioni di lieve entita';
- la revisione delle soglie in relazioni alle quali il contribuente puo' difendersi da solo senza ricorrere all'assistenza tecnica (che attualmente e' possibile solo per le controversie inferiori ad euro 2.582,28);
- l'eventuale ampliamento della platea di soggetti abilitati a fornire assistenza tecnica ai contribuenti dinanzi le commissioni tributarie (le figure professionali che oggi possono farlo sono i dottori commercialisti, gli avvocati, i ragionieri, i periti commerciali ed i consulenti del lavoro);
- l'immediata esecutivita' delle sentenza e la possibilita' di ampliare la tutela cautelare del contribuente.
L'attuale sistema (in particolare si fa riferimento all'art. 47 del D.Lgs. 546/1992) prevede la sospensione dell'esecutivita' degli atti impugnati solo con riferimento al primo grado di giudizio: si vuole introdurre, mediante decreti attuativi, la possibilita' per il contribuente di avere tale tutela cautelare anche nei gradi successivi di giudizio. Questo comperterebbe l'eliminazione del doppio binario vigente che prevede l'immediata, anche se parziale, esecutivita' per le sentenza tributarie favorevoli all'Amministrazione Finanaziaria, mentre tale tutela non viene riconosciuta per le sentenze favorevoli al contribuente.




Notizia 18/03/2014

Delega Fiscale: solo 12 mesi di tempo per il Governo


Ancora nessuna novita' in ambito fiscale dopo l'approvazione del DDL sulla Delega Fiscale (vedi Ns News del 1.03.2014), pubblicato il 12.03.2014 in Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che si tratta di una legge delega e dunque di un atto con il quale il Parlamento "concede" al Governo una parte del proprio potere legislativo. Il Governo viene cosi' investito del potere di legiferare con dei decreti su una questione ben definita dalla legge delega stessa ed entro tempi certi. Per la loro entrata in vigore sara' necessario il parere delle Commissioni parlamentari competenti, un passaggio di tipo obbligatorio ma non vincolante.
Ritornando alla L. 23/2014 approvata lo scorso mese in Parlamento, non si tratta di una delega per una vera riforma del sistema fiscale in quanto non interviene sui presupposti fondamentali del sistema tributario ma prevede una miriade di interventi di revisione e razionalizzazione del sistema vigente. La delega in questione si presenta molto vasta e la completa attuazione delle tante deleghe conferite dalla legge al Governo richiederebbero una miriade di decreti attuativi. Le materie trattate dalla stessa sono sterminate:
- la revisione del catasto;
- il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;
- l'abuso del diritto e la tax compliance;
- l'apparato sanzionatorio e il sistema dei controlli;
- la riscossione degli enti locali e la tutela dei contribuenti;
- la tassazione dei redditi d'impresa;
- la delega in materia di giochi;
- la fiscalita' ambientale.
Per emanare tutti questi decreti il Governo ha tempo fino a 12 mesi dall'entrata in vigore della delega, anche se il primo di questi dovra' essere presentato come proposta entro i prossimi 4 mesi (cioe' entro luglio). Inoltre i tempi si restringono ancora di piu' se si pensa che tutta la procedura prevede, sempre nell'ambito dei 12 mesi, anche l'emanazione del parere obbligatorio da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il Parlamento, consapevole della portata di tale delega, ha per questo previsto una procedura di monotoraggio sulle attivita' dell'Esecutivo: entro due mesi dall'entrata in vigore della legge delega e poi ogni quattro mesi il Governo e' tenuto a riferire alle Commissioni parlamentari sull'andamento dei lavori e sullo stato di attuazione delle deleghe.
Compito ancora piu' arduo per l'Esecutivo sara' quello di introdurre interventi che siano "a saldo zero", poiche' la delega precisa che dall'emanazione dei decreti non potranno sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ne' un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti.
Non ci resta quindi che aspettare e vedere come il Governo, gia' alle prese con le altre misure previste nel pacchetto "La svolta buona" (vedi Ns News del 13.03.2014), si comportera' nei prossimi mesi.





Notizia 17/03/2014

San Marino fuori dalla Black List: decorrenza dal 24.02.2014


In seguito all'entrata in vigore del del D.M. del 12.02.2014 e' stata esclusa la Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi della black list (vedi Ns News del 16.02.2014). A seguito di tale cancellazione, l'obbligo di comunicazione sussiste solo con riferimento alle operazioni poste in essere dal 1 gennaio 2014 al 23 febbraio 2014 e pertanto occorre distinguere:
- le operazioni effettuate fino al 23.02.2014 che sono rilevanti ai fini della comunicazione,
- le operazioni effettuate a decorrere dal 24.02.2014, non piu' oggetto di comunicazione.

In questo modo per chi ha l'obbligo mensile di inviare le comunicazioni rilevera', per quella da inviare a fine marzo e relative al mese di febbraio, solo le operazioni anteriori alla data del 24.04.2014. Mentre per chi e' trimestrale, le operazioni realizzate dal 1.01.2014 al 24.01.2014 andranno comunicate con il modello polivalente da spedire entro il prossimo 30 aprile.






Notizia 15/03/2014

CCGG Libri sociali : lunedi' alla cassa


Come per gli scorsi anni, e' giunta la scadenza della Tassa Concessioni Governative Libri sociali.
I soggetti interessati dall'adempimento sono le societa' di capitali che versano, ogni anno, in via forfetaria, un importo, parametrato al capitale sociale, per coprire le concessioni governative per la numerazione e bollatura di tutti i libri e registri contabili per i quali e' prevista, indipendentemente dal loro numero e/o dalla loro istituzione.
La misura della tassa e' di :
- Euro 309,87 se il Capitale Sociale e' inferiore o uguale a Euro 516.456,90
- Euro 516,46 se il Capitale e' superiore
e la data alla quale far riferimento per il confronto del Capitale Sociale e' l'1 Gennaio dell'anno al quale si riferisce la tassa versata.
Per le modalita' di versamento, si tratta sempre delle stesse :
-F24 telematico con Codice Tributo 7085 2014
-ccp sul c/c postale Nr 600 "Agenzia delle Entrate-Centro Operativo Pescara-Bollatura Numerazione Libri Sociali per le societa' neo-costituite.
L'omesso versamento sconta la sanzione amministrativa dal 100% al 200%, con il minimo di Euro 103, ma i ritardatari o i distratti potranno sempre accedere al c.d. Ravvedimento Operoso per mettersi in regola.
Ricordiamo, infine, che il versamento non riguarda le societa' di persone (e le ditte individuali) per le quali le concessioni governative si pagano, attraverso l'apposizione delle marche, in caso di istituzione di nuovi libri (in genere Libro Giornale e Libro Inventari, visto che i Registri IVA e i libri fiscali in genere non sono soggetti).




<< < 21 2223 24 25 26 27 28 29 30 > >>

Torna SU