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Notizia 26/07/2017

Reddito d'impresa: e' arrivata la miniproproga


Slitta il termine ultimo per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi per i titolari di reddito d'impresa, compresi i soci titolari di reddito derivante da partecipazione in societa'. Con un giorno di ritardo sulla scadenza, infatti, il MEF ha accolto la richiesta del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e ha comunicato che il termine per effettuare i versamenti relativi al periodo di imposta 2016 e per il versamento del primo acconto 2017 e' stato differito dal 30 giugno al 20 luglio 2017.
Chi ha gia' effettuato il versamento con la maggiorazione dello 0,40%, prima dell'entrata in vigore della proroga, potra' recuperare l'importo della stessa non piu' dovuto. La maggiorazione dello 0,40% restera' applicabile agli stessi versamenti che saranno effettuati tra il 21 luglio e il 21 agosto 2017.
Restano esclusi dalla proroga i professionisti e i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, mentre nulla e' specificato relativamente al versamento IRAP che potrebbe, come gia' accaduto in passato, seguire la stessa proroga.

A breve, inoltre, si attende conferma delle proroghe delle scadenze dell'invio della Comunicazione IVA per le Fatture Emesse e Ricevute (che per i primi due trimestri saranno accorpate in un' unica soluzione) e del 770/2017, annunciate dal Vice Ministro Casero ai rappresentanti dell' Ordine di Commercialisti nell'incontro della scorsa settimana.
Per l'invio della Comunicazione IVA la prima scadenza prevista e' per il prossimo 18 settembre; e' stata fatta richiesta di rinvio a seguito della modifica delle modalita' di invio dei dati (che dovranno passare dal canale "fatture e corrispettivi" dell' Agenzia delle Entrate, e non piu' per Entratel Desktop Telematico) che richiedera' tempi piu' lunghi per l' adeguamento del software.
Per il 770, la richiesta di proroga e' dovuta al fatto che l'originaria scadenza del 31 luglio si colloca in mezzo ad altre scadenze fiscali; inoltre i dati in esso inseriti sono stati gia' inviati all' Agenzia delle Entrate con la Certificazione Unica, creando in questo modo una duplicazione degli adempimenti.

Il prossimo 31 luglio scade inoltre il termine entro il quale effettuare il pagamento della prima o unica rata della rottamazione delle cartelle. Il Ministero Economia e Finanze sta studiando un Decreto che sposterebbe la scadenza delle adesioni alla fine del mese di settembre (il 2 ottobre, essendo il 30 settembre un sabato).
Si auspica che il decreto in questione possa uniformare anche i termini delle dichiarazioni dei redditi.





Notizia 19/07/2017

Arriva PrestO: e' davvero tutto cambiato ?


Dallo scorso lunedi' 10 luglio sono entrati in vigore i due nuovi strumenti, previsti dalla Legge n. 96 del 21/06/2017, con i quali viene disciplinato il lavoro occasionale dopo l'abrogazione dei vecchi voucher (con D.L. n. 25 del 17 marzo 2017). Si tratta del contratto di prestazione occasionale (PrestO) utilizzabile da imprese e pubbliche amministrazioni, e dal libretto di famiglia per prestazioni realizzate, lo dice il nome stesso, a favore di privati e famiglie.

Il contratto di prestazione occasionale puo' essere utilizzato nell'esercizio dell'attivita' professionali di impresa, nonche' dalle pubbliche amministrazioni, per acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita'. Sono esclusi dall'utilizzo i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze piu' di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Non e' inoltre possibile utilizzare quali prestatori di lavoro occasionale soggetti che nei 6 mesi precedenti abbiano avuto, con lo stesso datore di lavoro, un rapporto di collaborazione o subordinazione.
Per non incorrere nella trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a subordinato a tempo indeterminato, e' necessario che, con riferimento all'anno civile, vengano rispettati questi limiti di utilizzo:
1) Compensi fino a Euro 5.000,00 per ogni prestatore (lavoratore), verso la totalita' degli utilizzatori;
2) Compensi erogabili fino a Euro 5.000,00 per ciascun utilizzatore (datore di lavoro), verso la totalita' dei prestatori.
La norma fissa un minimo giornaliero di compenso della prestazione richiedibile ad un singolo lavoratore occasionale corrispondente a 4 ore di lavoro giornaliere (36 euro), anche se la prestazione ha avuto durata inferiore.
E' previsto invece un computo ridotto del compenso corrisposto per alcune specifiche categorie di lavoratori:
Titolari di pensione;
Giovani studenti under 25;
Disoccupati ai sensi dell' art. 19 D. Lgs. N. 150 del 2015;
Soggetti che percepiscono prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Per questi ultimi il compenso e' computato al 75% del loro importo, per cui la paga oraria sara' pari a Euro 6,75 (75% di 9 euro), e ai fini del calcolo dei compensi massimi erogabili da ciascun utilizzatore questi potranno arrivare fino a Euro 6.667,00, che e' il valore che si ottiene rapportando i Euro 5.000,00 al 75%.
3) Compensi fino a Euro 2.500,00 per ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore e comunque per non piu' di 280 ore l'anno.
Il limite di Euro 5.000,00 sopra indicato non va confuso con il medesimo limite fissato per il lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 cc.), in quanto quest'ultimo rappresenta la soglia oltre la quale interviene l'assoggettamento del compenso a contributi nella Gestione separata INPS. Pertanto il lavoratore ha la possibilita' di usufruire di entrambe le tipologie di contratto.
La differenza tra queste due tipologie contrattuali sta nel fatto che:
Nel contratto di prestazione occasionale sono completamente a carico dell'utilizzatore i versamenti dei contributi alla Gestione Separata pari al 33% del compenso e il premio INAIL, pari al 3,5% del compenso.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale. L'INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il 15 del mese successivo con accredito su conto corrente bancario o carta di credito o libretto postale intestato al prestatore stesso.
Nel contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale, i compensi sono soggetti ad una ritenuta del 20%. Il limite di compenso a cui si fa riferimento per verificare il superamento del limite per l'iscrizione alla Gestione separata e' il compenso lordo e i contributi previdenziali saranno calcolati sugli importi che superano gli Euro 5.000,00. Sono a carico del datore di lavoro i 2/3 dei contributi, mentre il restante 1/3 e' a carico del lavoratore.
Per l'utilizzatore il costo totale dei voucher e' di circa Euro 6.875,00 (somma tra paga netta, piu' INPS, piu' INAIL, piu' 1% costo di gestione), mentre per le prestazioni autonome occasionali (fino a Euro 5.000,00) il costo e' di Euro 5.000,00, di cui Euro 4.000,00 quale compenso al lavoratore e Euro 1.000,00 versati all' Erario come ritenuta d'acconto IRPEF. In questo ultimo caso il limite di durata e' di 30 giorni con lo stesso committente in un anno.
Per arginare il fenomeno del lavoro nero ed evitare un utilizzo abusivo di PrestO, l' utilizzatore dovra' fornire, almeno 60 minuti prima della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS oppure tramite il Contact Center INPS, le seguenti informazioni:
Dati identificativi del prestatore;
Misura del compenso pattuita (non inferiore a Euro 36,00 a giornata);
Luogo di svolgimento della prestazione;
Data e ora di inizio e termine della prestazione lavorativa;
Oggetto della prestazione e settore di impiego.
Nel caso la prestazione lavorativa non avesse luogo, l' utilizzatore, entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello programmato, puo' trasmettere una revoca utilizzando la stessa modalita' della registrazione iniziale che il lavoratore dovra' convalidare accedendo sulla stessa piattaforma.

Il Libretto di Famiglia puo' essere utilizzato esclusivamente dalle persone fisiche per remunerare prestazioni di lavoro occasionale per:
Lavori domestici;
Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita';
Insegnamento privato supplementare;
Il Libretto e' composto da titoli di pagamento del valore nominale di Euro 10,00 da utilizzare per il compenso di prestazioni di durata non superiore ad un' ora. In questo importo e' compreso, oltre al compenso per la prestazione, anche la contribuzione IVS alla Gestione Separata INPS e il premio assicurativo INAIL.





Notizia 01/07/2017

Investimenti pubblicitari, arriva il bonus. Per le PMI una ghiotta occasione per mettersi in vetrina


Novita' per le PMI sul filo di lana. In sede di conversione in Legge, la Nr 96 del 21.06.2017, l'articolo 57-bis del DL Nr 50 del 24.04.2017, ha introdotto il c.d. Bonus Pubblicita', la nuova disciplina degli incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione.
"A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente, e' attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative".
Insomma compro un'intera pagina di giornale, ma ne pago solo un quarto.
La misura e' interessante sia per chi vende pubblicita' sia per chi da sempre la vorrebbe acquistare, ma non ha spazio nel proprio budget, perche' potra' consentire ad una piu' vasta platea di presentare la propria azienda e i propri prodotti.
Le modalita' e i criteri di attuazione del credito d'imposta saranno forniti da un DPCM da adottare, su proposta MISE e di concerto con il MEF, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Conversione, nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

Parafrasando, meditate gente (e imprese) meditate : buona pubblicita' a tutti.





Notizia 02/01/2017

1000proroghe2017 1^ puntata : il nuovo Spesometro


Che a fine anno giunga il famoso decretone Milleproroghe non e' certo una novita', ma senz'altro quest'anno presenta qualche brutta e scomoda sorpresa.
Il tema e' quello del c.d. nuovo "Spesometro" che tanti grattacapi dobvrebbe dare a professionisti ed imprese.
Ricordiamo, come gia' trattato negli anni scorsi, che si identifica sotto l'etichetta di "spesometro" la "Comunicazione Art.21", cioe' la comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, la quale ha sostituito negli ultimi anni quelli che un tempo erano conosciuti come gli Elenchi Clienti e Fornitori, e che l'AF utilizzava (o comunque doveva utilizzare) per il c.d. incrocio dei dati tra contribuenti : se il soggetto X ha emesso fatture al soggetto Y nell'anno 200Z, il dato dovra' risultare anche sulla comunicazione che il soggetto Y ha fatto, per il medesimo anno, delle fatture ricevute dal soggetto X; in caso contrario risulta una anomalia.
Fino al 2015 la comunicazione era annuale e andava presentata, con due scadenze distinte tra soggetti con liquidazione mensile IVA e soggetti con liquidazione trimestrale, nel mese di Aprile dell'anno successivo.
Il DL 193 2016 ha previsto, dal 2017, un nuovo Spesometro Trimestrale, che comportera' non solo nuovi adempimenti ma maggiori tempestivita' e accuratezza nella tenuta della contabilita' da parte delle aziende.

Per tale ragione SDD Servizi e Soluzioni per l'Impresa ha portato a termine il progetto "CONTABILITA' IN TEMPO REALE", iniziato a mettere a punto, precorrendo tutti i tempi, gia' dalla fine del 2015, e che si pone, in particolare per le PMI, un valido strumento per far fronte non solo agli adempimenti fiscali nuovi e che potranno aggiungersi, ma soprattutto alla esigenza crescente di consulenza e assistenza professionale di cui ogni impresa non puo' piu' fare a meno.

Negli ultimi mesi del 2016, ormai passato, si era parlato della possibilita' che il nuovo spesometro fosse semestrale, ma le ultime vicende istituzional-politiche hanno messo lo stop a tale possibilita' : ecco quindi la comunicazione dei dati delle fatture e la trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA su base trimestrale. Che significa ? In parole povere, 8 nuovi adempimenti 8, pronti per essere "digeriti" dal sistema economico italiano, fatto da piccole imprese volenterose e che continuano, sia pur a fatica, a stare sul pezzo!!!!

Alla prossima puntata.






Notizia 01/01/2017

2017....benvenuto al nuovo tasso legale!


Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Nr 291 del 14 Dicembre 2016, e' stato fissato il nuovo interesse legale per l'anno 2017.
Si passa, quindi, sempre in trend di discesa, dallo 0,2% allo 0,1% attuale.
Il soggetto deputato alla sua modiica e' il MEF, Ministero Econimia e Finanze, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, tenendo conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Su quali operazioni e fatti quotidiani impatta la seguente modifica ?
Il saggio legale di interesse si applica, ad esempio, a :
1) Ravvedimento operoso per versamenti omessi o tardivi
2) Depositi cauzionali relativi a locazioni e affitti
e, piu' in generale, ai rapporti tra lo Stato e i cittadini (es. nelle pendenze fiscali).

Insomma, nuovo anno nuovo tasso, anche se la modifica sottolinea ancora la recessione in atto.





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