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Notizia 14/12/2018

Esonero e-fattura per Medici e Farmacie...la Privacy e il Sistema TS ci mettono la manina ?


Il Decreto fiscale 2019 è finalmente legge: il testo definitivo è stato finalmente approvato da Camera e Senato ed arriva ufficiale l'esonero per medici e farmacie dall'obbligo di fattura elettronica ovviamente solo dal c.d. lato attivo. Potranno quindi essere escluse dall'emissione le fatture emesse, ma solo per il 2019.
La motivazione dell'esonero risiede principalmente sulle questione attinenti la privacy dei clienti-pazienti di tali soggetti, non risolte, a detta del Garante da parte dell'Agenzia delle Entrate, e inoltre nell'ottica di evitare una duplicazione di adempimenti rispetto all'invio dati al Sistema TS (Sistema Tessera Sanitaria).
E per questo secondo aspetto occorre sottolineare che, in caso di invio totale dei dati al Sistema TS da parte dell'operatore sanitario, scatta l'esonero, ma in caso di richiesta da parte del cliente-paziente di non invio dati al Sistema TS ritornn ain campo l'obbligatorietà della e-fattura.

La novità introdotta in sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale Nr 119/2019 al Senato riguarda una platea di operatori sanitari abbastanza ampia :
farmacie,
aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
dagli iscritti agli albi professionali degli:
psicologi;
infermieri;
ostetriche ed ostetrici;
medici veterinari;
tecnici sanitari di radiologia medica.

L’esonero, inoltre, si estende anche alle associazioni sportive dilettantistiche fino € 65.000 di Fatturato.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda il ciclo passivo : quindi resta l'obbligo di comunicazione indirizzo Pec o Codice destinatario e nuovi termini di registrazione/detrazione delle fatture ricevute.

Il discorso per l'emissione è comunque solo rinviato di un anno, confidando che nel corso del 2019 vengano affrontate e risolte dal tavolo tecnico messo in campo le questioni sottoposte dall'Autorità Garante.




Notizia 07/12/2018

Acconto Imposta Sostitutiva Rivalutazione TFR


Appuntamento in arrivo per i datori di lavoro con il versamento dell'acconto dell'Imposta Sostitutiva sulla Rivalutazione del TFR relativo ai dipendenti che hanno scelto il mantenimento del TFR in azienda.
Come previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, le aziende con dipendenti accantonano ogni anno una quota del trattamento di fine rapporto, da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che è pari alle retribuzioni lorde dell'anno divise per 13,5. La quota è inoltre aumentata della rivalutazione annua del fondo al 31 Dicembre dell'anno precedente.
Il tasso utilizzato per la rivalutazione è composto da una quota fissa, pari all'1,5%, e una quota variabile, pari al 75% dell'aumento dell'Indice ISTAT dei Prezzi al consumo.
La rivalutazione del TFR va assoggettata annualmente ad un'imposta sostitutiva pari al 17%, imposta che, anche se è versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore, e quindi la quota di accantonamento annuale verrà decurtata dell'imposta versata.
L'imposta sostitutiva si versa con un sistema di acconto al 16.12 di ogni anno e successivo saldo al 16.02 dell'anno successivo. Per il calcolo dell'acconto, come per gli scorsi anni, si può utilizzare il metodo storico oppure quello presuntivo.
Con il primo, l'acconto è pari al 90% rivalutazione maturata nell'anno precedente (2017) sul TFR al 31.12.2017.
Con il secondo, l'acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate presuntivamente nell’anno, comprese anche le eventuali cessazioni.





Notizia 06/12/2018

Deleghe FE : arriva il Comunicato stampa Age....


Comunicato Stampa 6 dicembre 2018
Agenzia delle Entrate
E-fattura, un nuovo servizio nel portale Fatture e Corrispettivi.

Disponibile la registrazione massiva degli indirizzi telematici
Pronto il servizio di registrazione massiva con cui gli intermediari, appositamente delegati, potranno comunicare con un’unica operazione gli indirizzi telematici da abbinare alle singole partite Iva di tutti i clienti. La funzionalità di registrazione massiva, da oggi disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi, è stata sviluppata in collaborazione con il partner tecnologico Sogei per rendere il processo di recapito della fattura elettronica più semplice e automatico.
Online la nuova registrazione massiva di Pec o Codice Destinatario - Con il provvedimento del 30 aprile 2018, l’Agenzia ha messo a disposizione degli operatori Iva un servizio per la registrazione dell’indirizzo telematico dove si intende ricevere in automatico, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), tutte le fatture. Da oggi il servizio viene potenziato in modo da consentire agli intermediari delegati da più clienti di registrare l’indirizzo telematico prescelto (codice destinatario o indirizzo Pec) per ricevere le fatture elettroniche. Per accedere al servizio di registrazione massiva è necessario accedere all’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.




Notizia 05/12/2018

Rottamazione-bis e rottamazione-ter : un testa coda per rientrare nella rideterminazione automatica


Venerdì 7 dicembre scade il termine ultimo per il versamento delle rate omesse in scadenza il 31 luglio 2018, 1° ottobre 2018 e 31 ottobre 2018, per poter rientrare nella definizione e ottenere la rideterminazione automatica, del residuo, in 10 rate da versare il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2019.

La manovra di fine anno 2017 (art. 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) ha reintrodotto la possibilità per i contribuenti di chiudere i ruoli pendenti con l’ente della riscossione (c.d. “rottamazione bis”).

In particolare, le “rottamazioni” sono sostanzialmente tre:
1) definizione ruoli 2000-2016: si tratta di una riapertura della definizione agevolata, così come era stata prevista dalla norma originaria (art. 6, D. L. 22 ottobre 2016, n. 193), per coloro i quali, avendo carichi pendenti con l’ente della riscossione relativamente agli anni dal 2000 al 2016, non hanno presentato l’istanza di adesione;
2) definizione ruoli 2000-2016 in presenza di vecchie rateazioni: viene concessa la possibilità di definire i ruoli pendenti a coloro i quali avevano vecchie rateazioni in corso al 24 ottobre 2016 e non hanno provveduto a versare quanto dovuto entro il 31 dicembre 2016;
3) definizione ruoli 2017: è possibile definire i ruoli consegnati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.

Da segnalare che con il D.L. n. 119/2018 è stata introdotta una nuova definizione agevolata dei ruoli consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La norma (art. 3) ha anche previsto la possibilità, per coloro che hanno aderito alla rottamazione 2017 (art. 1, D.L. n. 148/2017) e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione - in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 - di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.
In particolare, il residuo, viene ridistribuito in 10 rate di pari importo con scadenza luglio e novembre a partire dal 2019.




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