Notizie Aggiornamenti e Novità
27/06/2014
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 90 del 24.06.2014 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", uno dei due decreti in cui e' stato diviso il progetto di riforma della PA (l'altro e' il DL 91).
Il primo, e' stato destinato al versante amministrazione, il secondo, riguarda l'aspetto della crescita.
Tra le misure varate segnaliamo l'abolizione dei cc.dd. trattenimenti in servizio, ossia la possibilita', per i dipendenti pubblici che abbiano maturato i requisiti per la pensione, di continuare a lavorare per altri due anni (cinque nel caso in cui siano magistrati), e il nuovo criterio di calcolo del turn over, che portera' all'applicazione della percentuale del 100% nel 2018, ma facendo riferimento solo alla spesa a carico della PA e non piu' anche al numero delle cessazioni. Su tali misure, scelte in virtu' di una logica di ringiovanimento della PA, non ci soffermiamo, anche perche' molti potrebbero essere i profili da approfondire, non adatti a questa sede (es. aumento dei soggetti in pensione ? sostituzioni al 100% a parita' di spesa, vale a dire faccio cambio tra 10 nuovi pensionati per 1 solo "mega-consulente" ?, etc....).
Segnaliamo, invece, una norma che interessa le imprese contenuta all'art. 28 del DL 90 e che prevederebbe la riduzione del 50% del Diritto CCIAA dal 2015. In base a tale disposizione, quindi, dal prossimo anno gli importi da pagare dovrebbero essere :
a. Imprese individuali Euro 100 anziche' 200
b. Piccoli imprenditori Euro 44 anziche' 88
Fermo restando, pero', che non siano successivamente previsti aumenti del tributo su cui operare la riduzione del 50%....
26/06/2014
In seguito al Provvedimento del nuovo Direttore dell'Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi, datato Mercoledi' 25 Giugno 2014 Nr 85733, altri 26 studi di settore si aggiungono ai precedenti 90 che consentivano l'accesso al c.d. "regime premiale".
Introdotto dal c.d. "Decreto Salva Italia" (DL 6.12.2011 Nr 201), tale regime consente ai soggetti che risultano congrui anche per effetto dell'adeguamento al risultato dello studio di settore loro applicato, e risultino anche coerenti e in regola con gli obblighi comunicativi, di godere dei seguenti benefici :
1) preclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici ex art. 39, c. 1, lett. d) DPR 600/73
2) riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'attivita' accertatrice
3) ammissione della determinazione sintetica del reddito complessivo solo nel caso in cui eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.
Il regime ha trovato applicazione, per il periodo d'imposta 2011, a 55 studi di settore, con un primo forte allargamento lo scorso anno che ha portato a quota 90, come da Provvedimento Nr 82537 del 5.07.2013.
Con tale nuovo provvedimento, tenendo conto delle analisi effettuate sui dati dichiarativi e delle valutazioni espresse dalle Organizzazioni di categoria, si aggiungono altri 26 studi che beneficiano del regime premiale, per raggiungere il numero totale per il periodo d'imposta 2013 di 116 studi ammessi sui 205 totali.
Gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2013 sono stati quindi individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno:
1) quattro delle seguenti tipologie:
a) di efficienza e produttivita' del fattore lavoro;
b) di efficienza e produttivita' del fattore capitale;
c) di efficienza di gestione delle scorte;
d) di redditivita';
e) di struttura;
2) tre delle tipologie in precedenza indicate, ivi compreso l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti";
3) tre delle tipologie in precedenza indicate e che sono riferibili a settori di attivita' economica per i quali, in base alle risultanze della relazione finale sulle attivita' del gruppo di lavoro "Economia non osservata e flussi finanziari", istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in vista della riforma fiscale, disponibile sul sito del citato Ministero, e' stata a suo tempo stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima).
25/06/2014
Ricordiamo brevemente che con il termine "Certificazione dei Sostituti di Imposta" si fa riferimento a due documenti : il CUD (Certificazione Unica redditi di lavoro Dipendente) e la Certificazione delle ritenute operate sui redditi di Lavoro Autonomo, entrambe da produrre al percipiente entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello al quale i redditi si riferiscono (es. per il 2013, entro il 28.02.2014).
Dal periodo d'imposta gia' in corso, il 2014, in base al c.d. "Decreto Semplificazioni 2014" (lo schema di Decreto Legislativo di attuazione dell'articolo 7 della legge delega n. 23 dell'11 marzo 2014 di cui abbiamo parlato in riferimento al c.d. 730 precompilato), sara' obbligatorio anche l'invio in via telematica delle certificazioni all'Agenzia delle Entrate.
La scadenza e' fissata a ridosso della consegna e/o produzione cartacea delle certificazioni, vale a dire entro il 7 Marzo e riguardera' entrambe le certificazioni. Quindi sicuramente il CUD, perché necessario a fornire i dati all'Amministrazione Finanziaria per produrre la dichiarazione dei redditi precompilata, ma anche quella per le ritenute subite dai professionisti.
In tema di sanzioni, l'asticella e' stata gia' fissata a Euro 100 per ogni certificazione a. omessa, b. tardiva e c. errata, con espressa previsione di esclusione del c.d. "cumulo giuridico", con conseguente applicazione di una specifica sanzione unica nel caso si commetta piu' di un errore (o omissione o tardivo invio).
Opereranno, invece, le norme che prevedono :
1) la non irrogazione delle sanzioni se la trasmissione e' effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
2) la possibilita' di definizione ad un terzo della sanzione;
3) la possibilita' di fare ricorso all'istituto del c.d. Ravvedimento Operoso.
24/06/2014
Il limite entro il quale i rimborsi IVA saranno erogati dall'Amministrazione Finanziaria senza obbligo di prestare garanzie fidejussorie, sara' elevato dagli attuali 5.164,57 Euro a 15.000 Euro.
E' quanto e' scritto nel c.d. "Decreto Semplificazioni 2014" firmato dal Governo Venerdi' 20 Giugno scorso, che modifichera' l'art. 38-bis del DPR 633/1972.
La novita' riguarda sia l'IVA Annuale sia quella Infrannuale, nei casi in cui ricorrano le condizioni che ne consentano la richiesta di rimborso, e dovrebbe avere come risultato di accelerare i tempi di erogazione, diminuendo, nel contempo, gli oneri a carico dei contribuenti.
Per i rimborsi di importo superiore ai 15.000 Euro viene invece introdotto l'obbligo del c.d. "Visto di conformita' rafforzato", da apporre al solito da parte dell'intermediario o del collegio sindacale sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso presentata.
Per concludere viene pressoche' triplicata la soglia dei rimborsi liberi o senza garanzia, e in sostanza si introduce un'alternativita' tra garanzia e visto per i crediti sopra il nuovo limite.
23/06/2014
Aumento della tassazione dal secondo semestre dell'anno per i dividendi da partecipazioni non qualificate : e' questo cio' che ha definitivamente previsto il c.d. "Decreto IRPEF", vale a dire il DL "Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale" Nr 66 del 24.04.2014, quello, per intenderci, che ha introdotto il Bonus 80 Euro.
La tassazione passera' dal 20 al 26%, ma riguardera' solo i soci risparmiatori, cioe' quelli in possesso di partecipazioni non qualificate (entro il 20% del Capitale Sociale), ma non i cc.dd. "soci imprenditori".
Per i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate, infatti, si sconteranno, in luogo della ritenuta a titolo di imposta (prima del 20% e ora) del 26% prevista per le partecipazioni non qualificate, le aliquote proporzionali IRPEF, che ricordiamo vanno da un minimo del 23% ad un massimo del 43%. Poiche' i dividendi percepiti partecipano alla formazione del reddito secondo il principio di cassa (cioe' nel periodo di imposta in cui risultano percepiti) e nella misura limitata del 49,72% del loro ammontare (40% fino al 2008), i soci imprenditori sconteranno una tassazione IRPEF che potra' andare dall'11,40%, in caso di aliquota marginale del 23%, al 21,37%, in caso di aliquota marginale massima, cioe' 43%.
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