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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 11/03/2020

DPCM 11.03.2020


Pubblicata l'informativa sul nuovo DPCM 11.03.2020 che ha previsto ulteriori misure restrittive al fine di contenere il contagio da Covid-19.





Notizia 07/01/2019

Fatture elettroniche Farmacie : dall'esonero al divieto.....


Ebbene sì, la querelle Agenzia delle Entrate-Garante della Privacy sul contenuto di dati particolari (i cc.dd. dati sensibili conosciuti dalla vecchia disciplina privacy ante introduzione del GDPR), che, contenuti nelle Fatture Elettroniche emesse dagli operatori sanitari, sarebbero stati inviati allo SDI, senza adeguato rispetto delle nuove norme previste, è stata finalmente risolta dall'articolo 1 comma 53 della Legge Finanziaria 2019.
La norma citata, modificando l’articolo 10 bis del DL 119/2018, ha disposto il divieto di emettere fattura elettronica per quelle operazioni con clienti privati non titolari di P.IVA i cui dati debbono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione da parte dell’Agenzia Delle Entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Per dirla meglio, il divieto riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tali soggetti nel caso in cui :
1) sia prevista ed effettuata la trasmissione al STS dei dati
2) sia presente l'opposizione del cliente all'invio dei dati all’invio al STS con specifica richiesta scritta (art. 3 Decreto MEF 31.07.2015).

In conclusione, per farmacie e parafarmacie, l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti dei clienti privati senza partita IVA resta per tutte le operazioni per le quali non è previsto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria : diventerà ancora più importante "attrezzarsi" per ottenere eventualmente l'opposizione per iscritto da parte di tali soggetti.

Sarà comunque necessario il rilascio di copia cartacea della fattura al cliente-paziente.




Notizia 03/01/2019

L'anno fiscale riparte : pronto il 730 in bozza


Pubblicata la bozza del 730 2019 : come di consueto con la pubblicazione della prima dichiarazione, quella riservata alle persone fisiche titolari di redditi di lavoro o pensione, è partita ufficialmente l'annata fiscale 2019.
Alleghiamo sia la bozza del modello sia la bozza delle istruzioni, ricordando che, come gli scorsi anni, il dichiarativo partecipa a pieno titolo al sistema della c.d. precompilata, composta dai dati comunicati dai vari operatori all'Agenzia delle Entrate.






Notizia 01/01/2019

Ben arrivato al 2019....


.....con tutti gli auguri dello staff della SDD Servizi e Soluzioni per l'Impresa







Notizia 14/12/2018

Esonero e-fattura per Medici e Farmacie...la Privacy e il Sistema TS ci mettono la manina ?


Il Decreto fiscale 2019 è finalmente legge: il testo definitivo è stato finalmente approvato da Camera e Senato ed arriva ufficiale l'esonero per medici e farmacie dall'obbligo di fattura elettronica ovviamente solo dal c.d. lato attivo. Potranno quindi essere escluse dall'emissione le fatture emesse, ma solo per il 2019.
La motivazione dell'esonero risiede principalmente sulle questione attinenti la privacy dei clienti-pazienti di tali soggetti, non risolte, a detta del Garante da parte dell'Agenzia delle Entrate, e inoltre nell'ottica di evitare una duplicazione di adempimenti rispetto all'invio dati al Sistema TS (Sistema Tessera Sanitaria).
E per questo secondo aspetto occorre sottolineare che, in caso di invio totale dei dati al Sistema TS da parte dell'operatore sanitario, scatta l'esonero, ma in caso di richiesta da parte del cliente-paziente di non invio dati al Sistema TS ritornn ain campo l'obbligatorietà della e-fattura.

La novità introdotta in sede di esame degli emendamenti al Decreto Fiscale Nr 119/2019 al Senato riguarda una platea di operatori sanitari abbastanza ampia :
farmacie,
aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto,
medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato)
strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2 agosto 2016);
dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
dagli iscritti agli albi professionali degli:
psicologi;
infermieri;
ostetriche ed ostetrici;
medici veterinari;
tecnici sanitari di radiologia medica.

L’esonero, inoltre, si estende anche alle associazioni sportive dilettantistiche fino € 65.000 di Fatturato.

Nulla cambia, invece, per quanto riguarda il ciclo passivo : quindi resta l'obbligo di comunicazione indirizzo Pec o Codice destinatario e nuovi termini di registrazione/detrazione delle fatture ricevute.

Il discorso per l'emissione è comunque solo rinviato di un anno, confidando che nel corso del 2019 vengano affrontate e risolte dal tavolo tecnico messo in campo le questioni sottoposte dall'Autorità Garante.




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