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Notizia 14/10/2020

Bonus Sanificazioni e acquisto DPI : nuovi fondi stanziati con la legge di conversione del DL 104/2020, c.d. Decreto Agosto, approvata il 12 Ottobre 2020 in via definitiva (Resoconto Diretta Whatsapp)


Con lo stanziamento aggiuntivo di 403 milioni di Euro previsto con la legge di conversione del Decreto Agosto, l'agevolazione che spetta per questa tipologia di spese raggiunge quasi la metà del valore previsto invia teorica e pari al 60%.

Ricordiamo che L’articolo 125 del Decreto Rilancio aveva introdotto un Credito d'Imposta pari al 60% delle somme investite per la sanificazione di ambienti e strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, con uno stanziamento iniziale di € 200Mln di Euro.
Le risorse si sono rilevate insufficienti, e a seguito della presentazione delle Istanze, con scadenza 7 Settembre 2020, è emerso un divario che ha imposto la necessità di riparametrare il valore in base alle richieste ricevute, ciò che è avvenuto con il provvedimento dell’11 Settembre 2020, dell’AgE con il quale sono state indicate nuove modalità di calcolo del valore del credito di imposta spettante a ciascun beneficiario, che dal 60% passava al 9,38%, con segnalazione che il dato definitivo sarebbe stato reso disponibile nel Cassetto Fiscale di ciascun contribuente-impresa che aveva regolarmente e nei termini presentato l'istanza.

Nella Legge di conversione citata, andata in approvazione definitiva Lunedì 12 Ottobre appena passato, è stata introdotto il seguente articolo : Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l’anno 2020.
Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalità ivi previsti
.

La percentuale del Credito d'Imposta Sanificazioni e DPI sale di fatto al 28,3% circa.

Occorrerà, probabilmente, verificare se nei Cassetti Fiscali l'Agenzia abbia provveduto ad aggiornare gli importi dei Crediti massimi spettanti e fruibili, che ricordiamo ove non rispettati comportano lo scarto del Modello di Delega Unifica (F24) che riporti lo specifico codice tributo in compensazione, e comunque più in generale se l'Agenzia interverrà sull'argomento con un nuovo provvedimento ufficiale, per chiarire quali siano le condotte da applicare, soprattutto per quei contribuenti che abbiamo (già iniziato) la compensazione del credito spettante.

Per i Clienti dello studio, provvederemo ovviamente noi, come già fatto per la presentazione all'epoca dell'Istanza, a verificare tali aspetti procedurali ulteriori derivati dalla modifica legislativa.

😷





Notizia 13/10/2020

Resoconto Diretta Whatsapp di Martedì mattina 13.10.2020, ore 10.00


Buongiorno a tutti e ben trovati

Ieri avrebbe dovuto essere una nuova giornata di conferenze stampa serali e di ricerca spasmodica nelle ore notturne di testi di DPCM

Per come si sono, purtroppo, svolte le cose, anche in considerazione di un minimo precipitare degli eventi sul fronte epidemiologico, e per Vostra fortuna, niente conferenza stampa, ma la firma del nuovo e atteso DPCM c'è comunque stata......ed è quindi partita per noi la ricerca notturna del testo.


Ma andiamo per ordine...dopo il Decreto Legge Nr 125 di Mercoledì 7 Ottobre scorso, che ha allungato al 31 Gennaio 2021 lo stato di emergenza sanitaria in corso, e ha reintrodotto l'obbligo di portare la mascherina sempre con se', si è tenuta ieri la c.d. Cabina di Regia della Conferenza Stato-Regioni.

La riunione è stata convocata dal Ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, e si è svolta. In videocollegamento con Speranza, Ministro della Salute, con l'obiettivo di condividere tra Governo e Governatori le misure previste nel nuovo DPCM annunciato Mercoledì 7 Ottobre.

Il passaggio successivo atteso era un nuovo CDM (Consiglio dei Ministri) e la successiva conferenza di presentazione del nuovo DPCM, ma ,con Conte a Taranto per motivi istituzionali, si è passati alla firma del DPCM, in tarda serata, le cui norme sono in vigore già da oggi.

Il nuovo Decreto ha confermato che sia fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.

Confermate le esclusioni anticipate dal DL 125 :
1) bambini al di sotto dei 6 anni
2) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, (nonché per coloro che per interagire con tali soggetti ricadano nella stessa incompatibilità)
3) soggetti che stiano svolgendo attività sportiva
Riguardo a tale ultimo punto, occorre precisare che a. non debba trattarsi di semplice attività motoria, quindi è da escludersi il caso della normale passeggiata....
...e che b. tale attività sportiva debba essere svolta da soli e non in compagnia.

Sul fronte dei luoghi diversi da quelli all'aperto e di quelli chiusi, il DPCM ribadisce la raccomandazione (" E’ fortemente raccomandato.....") dell’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi, già anticipata la scorsa settimana.

Confermate le buone regole sul distanziamento interpersonale (almeno 1 metro), l'utilizzo delle mascherine, anche quelle cc.dd. di comunità. correttamente utilizzate (con la coperture delle vie aeree, quindi naso e bocca, insieme e contemporaneamente, non solo bocca o mento.....o gomito....) e l'igiene delle mani costante e accurata.

Le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 continuano a prevedere che :
A) In caso di infezione respiratoria caratterizzata da febbre maggiore di 37,5° si debba restare presso il proprio domicilio e si debba contattare il medico curante
B) rispetto del divieto di assembramento in caso di accesso a parchi, ville e giardini pubblici, mantenendo la distanza interpersonale (e ovviamente la mascherina)
C) Consentito l'accesso ai minori, accompagnati dai genitori o da chi si occupa della loro cura, alle aree gioco presenti nei citati parchi, ville e giardini pubblici, al fine di svolgere la normale e quotidiana attività ludica e ricreativa, fermi restando divieto di assembramento e rispetto della distanza interpersonale
D) Consentito lo svolgimento di attività sportiva o di semplice attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e le attività sportiva di base e motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, non sono previste, al momento, nuove restrizioni, e saranno svolte nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, anche se sono fatti salvi eventuali ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome in considerazione dell'evolversi della situazione in atto.

Una restrizione è invece prevista per lo svolgimento di gare, competizioni e attività connesse per gli sport di contatto, ma solo a livello amatoriale : quindi partita di calcetto con gli amici.....no grazie!!!

Per gli eventi e le manifestazioni sportive, si assiste ad una riduzione della percentuale del pubblico presente, che passa al massimo al 15%, con un limite di 1000 persone per luoghi all'aperto (es. stadi) e di 200 persone per luoghi al chiuso (es. palazzetti), fatte salve normative regionali e provinciali che potranno essere adottate, di concerto con il Ministero della Salute, in considerazione dell'evolversi della crisi epidemiologica in atto. Ad ogni modo, per le sedute di allenamento sono previste porte chiuse...

Sì a manifestazioni pubbliche ma soltanto in forma statica e con rispetto delle distanze sociali.

Per teatri, cinema e concerti, fermo restando il rispetto dei protocolli previsti per tali settori, occorre avere posto assegnato, distanza interpersonale e numero max di persone come per le competizioni sportive (1000 se all'aperto, 200 se al chiuso), Regioni e Province autonome permettendo.

Sul fronte ballo e feste si prosegue sulla scia del dopo Ferragosto : sospensione, in TUTTI i luoghi al chiuso e all'aperto (CIAONE HALLOWEEN).

Le uniche feste consentite sono quelle collegate alle cerimonie civili o religiose che potranno svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Per quanto riguarda le abitazioni private, per le quali non è ovviamente stato possibile introdurre delle limitazioni che non fossero contrarie al dettato costituzionale, è comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6.

Ma veniamo alle norme che riguardano le attività economiche....

Per i cc.dd. servizi alla persona (parrucchieri, barbieri estetiste, etc.) non è stato per ora previsto alcun irrigidimento delle normative, fermo il rispetto di tutti i protocolli previsti, del distanziamento sociale, dell'igiene costante e della sanificazione di luoghi e oggetti

Per le attività di ristorazione, (bar, pub, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie) invece, una serie di restrizioni sono state reintrodotte.
Chiusura ore 24
Il servizio può proseguire fino a tale orario, se la consumazione è effettuata al tavolo, altrimenti il servizio può essere protratto solo fino alle ore 21.
Se si opta sulla ristorazione con consegna a domicilio, occorre ovviamente continuare a rispettare le norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento sia per l'attività di trasporto, nonché per la ristorazione con asporto, ma viene previsto il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Su tale ultimo aspetto, per quanto sia possibile immaginare lo scontento degli operatori del settore, si consiglia non solo l'affissione nei luoghi esterni all'esercizio di cartelli indicanti la normativa prevista, ma di mettere in atto misure per ottenere il rispetto delle regole previste...

Per tutte le altre attività produttive industriali e commerciali è fatto salvo il rispetto dei protocolli condivisi di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto via via nel corso della crisi epidemiologica in atto e nuovamente allegati all'attuale DPCM.

Novità sono inoltre previste dalla Circolare del Ministero della Salute, datata 12 Ottobre, che ha specificato e previsto nuove indicazioni in tema di Isolamento e Quarantena
Il Ministero ha chiarito che per ISOLAMENTO si intende la separazione dal resto della comunità delle persone con documentata infezione da SARS-CoV-2.
Tale separazione andrà attuata per tutta la durata del periodo di contagiosità in ambiente e con condizioni che siano in grado di prevenire la trasmissione a terzi dell'infezione.
Per QUARANTENA si intende invece la restrizione di movimento di persone sane, da attuarsi per il periodo di incubazione, in considerazione della possibilità che siano state esposte ad agente infettivo o malattia contagiosa. La quarantena, quindi, viene prevista al fine di monitorare da un lato la comparsa dei sintomi relativi e dall'altro l'identificazione tempestiva di nuovi casi.

Il Ministero ha proposto, tenute in conto le indicazioni provenienti non solo dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico) ma anche da organismi internazionali (OMS e ECDC), un nuovo quadro organico nelle tempistiche relative a ISOLAMENTO/QUARANTENA.

POSITIVI ASINTOMATICI - Si tratta di soggetti per i quali sia stato trovato positivo a SARS-CoV-2, ma non presenta sintomi - Previsto ISOLAMENTO di 10 giorni dalla comparsa della positività (quindi in sostanza da un primo test molecolare fatto) + Test Molecolare Negativo (tampone), che consentiranno il rientro in comunità (cioè la ripresa delle normali attività personali, familiari e lavorative).

POSITIVI SINTOMATICI - Si tratta di soggetti trovati positivi a SARS-CoV-2, e che presentano i vari sintomi via via catalogati per la malattia - Previsto ISOLAMENTO di 10 giorni + Test Molecolare Negativo (tampone), che andrà effettuato solo dopo che siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi. Si escludono tra i sintomi che non consentono di effettuare il secondo test la perdita del senso del gusto (ageusia) e dell'olfatto (anosmia). Dopo il test con esito negativo si potrà avere la ripresa delle normali attività personali, familiari e lavorative.

POSITIVI A LUNGO TERMINE - Si tratta di quelle persone che siano state trovate positive a SARS-CoV-2, e che, indipendentemente dalla scomparsa dei sintomi nel tempo, continuano a risultare positive ai test molecolari di controllo effettuati - Previsto ISOLAMENTO che potrà essere interrotto dopo 21 giorni dalla scomparsa dei sintomi, anosmia e ageusia esclusi. Per tale casistica, però, occorrerà che le autorità sanitarie agiscano d'intesa con clinici e virologi, soprattutto se si tratta di pazienti cc.dd. fragili e immunodepressi, per i quali potrà essere previsto comunque un periodo più lungo in considerazione delle caratteristiche evidenziate di prolungamento dello stato di contagiosità individuato in proposito

CONTATTI STRETTI CON ASINTOMATICI - Si tratta di soggetti che siano entrati in contatto stretto con soggetti risultati positivi a SARS-Cov-2, confermati ed identificati dalle autorità sanitarie (è questo il caso, ad esempio, dei genitori di figli per i quali a scuola sia stato verificato un caso e siano stati rintracciati dalle autorità sanitarie le persone entrate in contatto con tali soggetti) - Prevista QUARANTENA di 14 giorni, che decorrono dall'ultima esposizione oppure, in alternativa, una QUARANTENA di 10 giorni, decorrenti sempre dall'ultima esposizione + TEST NEGATIVO antigenico o molecolare, effettuato al 10° giorno.

Il Ministero ha concluso con una serie di raccomandazioni diretta sia ai cittadini sia alle (altre) autorità (sanitarie e non).
Persone che vivono o entrano in contatto regolare con soggetti fragili e/o a rischio di complicanze (ipertensione, malattie cardiovascolari, diabete, immunodepressione, immunosoppressione, malattie oncologiche, etc) : quarantena e test molecolare a fine quarantena
Bambini : prevedere test differenziati e meno invasivi e/o dolorosi e fastidiosi per tale tipologia di soggetti
Contatti stretti di contatti stretti : nel caso di soggetti che si trovino in contatti stretti con i soggetti in contatti stretti con quelli risultati positivi, senza alcun contatto diretto con il caso confermato, si potrà arrivare a non prevedere la quarantena né l'esecuzione dei test diagnostici, salvo che successivamente il contatto stretto non risulti a sua volta positivo. Sono comunque fatte salve eventuali decisioni delle autorità sanitarie che ritengano opportuno procedere comunque ad uno screening di comunità
Promozione APP Immuni : al fine di supportare l'attività di contact tracing si raccomanda, dato che non può essere stabilito, a legislazione (costituzionale) vigente, un uso obbligatorio, l'utilizzo o comunque la promozione da parte delle varie istituzioni dell'APP Immuni.






Notizia 07/10/2020

Resoconto Diretta Whatsapp sul Decreto Legge 07.10.2020


Doveva essere una nuova serata di conferenze stampa relative all'aggiornamento della legislazione straordinaria delle misure di contenimento dell'Emergenza sanitaria Covid-19.

Il motivo, dal punto di vista tecnico-giuridico, è collegato al fatto che proprio oggi scadeva la vigenza del precedente e ultimo DPCM (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri), emanato in data 7 Settembre 2020.

Ciò che è accaduto è che invece si sia scelta la strada dell'emanazione di un Decreto Legge (che ricordiamo entra in vigore immediatamente, e andrà convertito dal Parlamento entro i successivi 60gg), che ha previsto una serie di misure immediatamente operative, confermando buona parte dell'impianto normativo anti-contagio già previsto in precedenti disposizioni.

Il Consiglio dei Ministri, che si è riunito oggi in tarda mattinata, ha deliberato, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della Salute e il parere del CTS, Comitato tecnico scientifico, la Proroga dello stato d’emergenza fino al 31 gennaio 2021.

Ricordiamo che, sotto il profilo giuridico, la proroga dello stato di emergenza comporta la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. "In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili".

In prima battuta, quindi, la deliberazione ha consentito di colmare quella che avrebbe potuto creare un'empasse normativa, a ultimo DPCM (in vigore per 30gg, appunto) già scaduto, e con la scadenza dello stato d'emergenza, fissato precedentemente al 15 Ottobre p.v., alle porte, stabilendo intanto la prorogatio del DPCM del 7 Settembre.

Ma siamo in attesa di un nuovo DPCM : quindi per il momento le norme contenute nel DPCM 7 Settembre 2020 dovrebbero restare in vigore almeno fino al 15 Ottobre p.v. e comunque fino all'introduzione del nuovo decreto.

Novità sono comunque già contenute nel DL deliberato oggi.

Sulla scia delle decisioni già adottate infatti da alcuni Governatori, tra i quali anche quello del Lazio, si ritorna ad un obbligo più esteso della mascherina.

E' stato introdotto l’obbligo di avere sempre con sé i DPI (dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, le mascherine appunto), e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli :
1) nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato
2) nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private
3) in tutti i luoghi all’aperto.

Deroghe previste
1) Bambini di età inferiore ai sei anni
2) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità
3) Durante lo svolgimento dell’attività sportiva (all'aperto)

Una norma di chiusura, infine, prevede l'eccezione, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (aperta campagna, montagna, etc.)

Per i rapporti tra Stato e Regioni, e più praticamente nella materia della possibilità per i singoli Governatori di introdurre legislazione regionale al riguardo, il decreto prevede la facoltà delle Regioni di introdurre, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal DL Nr 33/2020, temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai DPCM, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della Salute.

Restano infine in vigore tutti i protocolli di sicurezza previsti nel corso degli ultimi mesi per le varie attività produttive, da osservare al duplice scopo di evitare la (ulteriore) diffusione del contagio e nuove forme di lockdown.

Infine, per concludere. viene comunque raccomandato il mantenimento del distanziamento sociale anche nelle private abitazioni, secondo le linee guida che abbiamo imparato a conoscere ed applicare, e tenendo conto delle persone più "grandi" e più fragili

Insomma, per il prossimo futuro, mettiamoci la testa, e soprattutto la mascherina 😷

Buona serata🤗







Notizia 02/10/2020

Regione Lazio, nuova Ordinanza utilizzo mascherine...


Ben trovati a tutti : forniamo, come di consueto, un aggiornamento sulla normativa relativa all'emergenza sanitaria, che auguriamo, per il bene di tutti quanti noi, che venga accolta con il buon senso e la ragionevolezza che hanno caratterizzato i mesi precedenti

Regione Lazio : Mascherine obbligatorie all'aperto da Sabato 3 Ottobre 2020

L'annuncio è stato dato dal Governatore Nicola Zingaretti, che ha parlato della nuova ordinanza nel corso della conferenza stampa in diretta dall'ospedale Spallanzani di Roma.
Da domani quindi in tutto il territorio regionale tornerà l'obbligo della mascherina anche all'aperto. Già iniziata la predisposizione di meccanismi di controllo, perché chi violerà questa regola sarà sottoposto alle multe previste dai decreti nazionali.

L'obbligo esclude i bambini al di sotto dei sei anni, i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina, durante l'esercizio dell'attività motoria o sportiva, quindi individuale per chi ad esempio fa footing.

Zingaretti ha ribadito come le mascherine rappresentino "un potente strumento di prevenzione per fermare la curva dei contagi, e anche per lanciare il messaggio che dobbiamo seguire delle regole".

Il Governatore ha infine aggiunto "Per ora non sono previste chiusure anticipate di bar e ristoranti".













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