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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 21/03/2014

Jobs act al via


E' stato pubblicato il 21.03.2014 sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 34/2014 contenente le novita' presentate dal nuovo Consiglio dei Ministri in materia di lavoro durante la conferenza del 12.03.03.2014 (la c.d. "Svolta buona", vedi Ns News del 13.03.2014). Il decreto costituisce uno dei provvedimenti con il quale il Governo ha iniziato l'opera di recepimento del "Jobs Act" renziano in veri e propri atti di legge (vedi ns News del 10.03.2014). Lo stesso contiene "disposizioni urgenti per il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese", cioe' tutte le misure riguardanti i contratti a termine, l'apprendistato e il DURC.
In particolare per i contratti a termine nulla e' cambiato rispetto a quanto annunciato nei giorni scorsi e cioe':
- l'eliminazione della causalita' ovvero la possibilita' di stipulare contratti "acausali", senza specificazione delle ragioni giustificative (che possono essere di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo);
- l'aumento della durata di tali contratti, che passa da 12 a 36 mesi, comprensivi di proroghe;
- la possibilita' di prorogare gli stessi fino ad un massimo di 8 volte (mentre prima era possibile solo una volta), a condizione che si riferisca alla stessa attivita' lavorativa che ha permesso la stipulazione del contratto la prima volta;
- l'eliminazione della pausa di 10 e 20 giorni (a seconda che il contratto aveva durata inferiore o superiore i 6 mesi) tra la sottoscrizione di un contratto e l'altro;
- l'introduzione di un tetto massimo, pari al 20% dell'organico complessivo, al numero totale di rapporti a temine che possono essere stipulati da uno stesso datore di lavoro. Per le realta' imprenditoriali piu' piccole e' invece previsto di poter stipulare un solo contratto a termine se l'azienda ha fino a 5 dipendenti, oppure avere due dipendenti a termine per coloro che hanno da 6 a 12 dipendenti.
In relazione all'apprendistato viene cancellata la necessita' di redigere in forma scritta il piano formativo individuale (mentre resta l'obbligo della stessa per il contratto ed il patto di prova). E' soppresso il meccanismo previsto dalla Riforma Fornero (L. 92/2012) che subordinava la possibilita' di assumere nuovi apprendisti alla percentuale di rapporti di apprendistato "stabilizzati" nel triennio precedente mentre resta salva l'autonomia contrattuale sulla retribuzione spettante ma la stessa deve tener conto delle ore effettivamente prestate e delle ore di formazione (almeno pari al 35% del monte ore complessivo).
Nell'ambito delle semplificazioni per il DURC (vedi Ns News del 3.02.2014) tutto e' rimandato ad un apposito decreto attuativo da emanarsi entro 60 giorni dal 21.03.2014. Lo stesso dovra' prevedere i contenuti e le modalita' di come gli interessati potranno verificare la loro regolarita' contributiva solo tramite piattaforme telematiche ed in tempo reale, oltre a prevedere ipotesi di esclusione dalle stesse.





Notizia 20/03/2014

La revisione del contenzioso tributario parte II^ : la riorganizzazione della giustizia tributaria


L'articolo 10 del DDL sulla Delega Fiscale (vedi Ns News del 19.03.2014) introduce un elemento di novita' mai previsto da nessuna norma finora: la riorganizzazione della giustizia tributaria.
Per la prima volta il legislatore cerca di revisionare il funzionamento di questo apparato, che ha assunto un ruolo importante nel rapporto tra fisco e contribuenti.
Attualmente il sistema tributario italiano si presenta lento ed inefficiente, a causa delle scarse risorse a disposizione, ma soprattuto e' iniquo. Esso non garantisce la terzieta', e quindi l'imparzialita', dell'organo giudicante. Basti pensare che le Commissioni tributarie dipendono direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, cosi' come l'Amministrazione finanziaria, ed anzi le retribuzioni sono stabilite dal MEF e pagate proprio da quest'ultima. Va quindi garantita l'imparzialita' dell'organo giudicante, anche se nell'articolo citato non vengono indicati gli strumenti che possano realizzarla in concreto. Spettera' dunque al Governo "inventare" nuove misure per rafforzare la tutela giurisdizionale dei contribuenti.
Con riferimento alla lentezza ed all'inefficienza della giustizia tributaria, le misure da intraprendere saranno focalizzate sul passaggio al massimo utilizzo possibile della posta elettronica certificata per quanto riguarda le comunicazioni e le notificazioni e quindi attraverso il processo tributario telematico.
Altra previsione importante e' la riduzione del numero dei componenti delle Commissioni tributarie, in particolare con il passaggio dall'attuale terna al giudice unico nelle controversie di minore importanza (ovvero quelle di modesto valore e di non particolare complessita'). Tuttavia tale ultimo punto e' solo eventuale: spettera' al Governo decidere se procedere o meno in questa direzione al momento della redazione dei decreti. Ovviamente ci si aspetta che tale misura venga applicata poiche' ridurebbe drasticamente sia i tempi che i costi dei processi tributari.
E a proposito dei costi, il Governo e' tenuto a legiferare anche in merito ad un aumento dei compensi dei giudici, in modo da incentivarne la produttivita' e anche assicurare una maggiore remunerazione nel caso in cui gli stessi saranno chiamati a risolvere controversie da soli e non piu' in misura collegiale. Le risorse potrebbero essere trovate grazie ai risparmi di spesa derivanti dall'introduzione del processo telematico, poiche' ricordiamo che secondo la legge delega (L. 23/2014), dai decreti attuativi non possono sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica o dei contibuenti (vedi Ns News del 18.03.2014).
Ultimo aspetto riguarda il rafforzamento della qualificazione professionale dei giudici per assicurarne un'adeguata preparazione, essendo la materia tributaria molto vasta e complessa. La norma si propone di arrivare ad avere un corpo giudicante formato da varie figure specializzate in specifiche competenze (dalla lattura critica dei bilanci alla interpretazione delle convenzioni internazionali), garantendo maggiori garanzie sia al fisco che ai contribuenti.
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Notizia 19/03/2014

Festa del Papa'


Lo staff di SDD Servizi e Soluzioni per l'impresa augura a tutti papa' di passare una giornata felice e serena!







Notizia 19/03/2014

La revisione del contenzioso tributario parte I^ : il processo tributario


Torniamo a parlare del DDL sulla Delega Fiscale (vedi Ns News del 18.03.2014) ed in particolare dell'articolo 10 di tale legge, intitolato "Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali".
Obiettivo dello stesso e' un ridisegno dell'architettura del contenzioso tribuario rispetto a quello vigente oggi.
Le modifiche da apportare, che il Governo dovra' effettuare mediante apposito decreto legislativo, vanno in due direzioni: da un lato bisogna correggere alcune norme che regolano il processo tributario, dall'altro lato va riorganizzata la giustizia tributaria.
In particolare, per quanto attiene le norme del contenzioso, la legge delega fa riferimento alle seguenti disposizioni:
- il rafforzamento e la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione giudiziale, con lo scopo di deflazionare i contenziosi, con particolare riguardo ai contribuenti che hanno effettuato violazioni di lieve entita';
- la revisione delle soglie in relazioni alle quali il contribuente puo' difendersi da solo senza ricorrere all'assistenza tecnica (che attualmente e' possibile solo per le controversie inferiori ad euro 2.582,28);
- l'eventuale ampliamento della platea di soggetti abilitati a fornire assistenza tecnica ai contribuenti dinanzi le commissioni tributarie (le figure professionali che oggi possono farlo sono i dottori commercialisti, gli avvocati, i ragionieri, i periti commerciali ed i consulenti del lavoro);
- l'immediata esecutivita' delle sentenza e la possibilita' di ampliare la tutela cautelare del contribuente.
L'attuale sistema (in particolare si fa riferimento all'art. 47 del D.Lgs. 546/1992) prevede la sospensione dell'esecutivita' degli atti impugnati solo con riferimento al primo grado di giudizio: si vuole introdurre, mediante decreti attuativi, la possibilita' per il contribuente di avere tale tutela cautelare anche nei gradi successivi di giudizio. Questo comperterebbe l'eliminazione del doppio binario vigente che prevede l'immediata, anche se parziale, esecutivita' per le sentenza tributarie favorevoli all'Amministrazione Finanaziaria, mentre tale tutela non viene riconosciuta per le sentenze favorevoli al contribuente.




Notizia 18/03/2014

Delega Fiscale: solo 12 mesi di tempo per il Governo


Ancora nessuna novita' in ambito fiscale dopo l'approvazione del DDL sulla Delega Fiscale (vedi Ns News del 1.03.2014), pubblicato il 12.03.2014 in Gazzetta Ufficiale. Ricordiamo che si tratta di una legge delega e dunque di un atto con il quale il Parlamento "concede" al Governo una parte del proprio potere legislativo. Il Governo viene cosi' investito del potere di legiferare con dei decreti su una questione ben definita dalla legge delega stessa ed entro tempi certi. Per la loro entrata in vigore sara' necessario il parere delle Commissioni parlamentari competenti, un passaggio di tipo obbligatorio ma non vincolante.
Ritornando alla L. 23/2014 approvata lo scorso mese in Parlamento, non si tratta di una delega per una vera riforma del sistema fiscale in quanto non interviene sui presupposti fondamentali del sistema tributario ma prevede una miriade di interventi di revisione e razionalizzazione del sistema vigente. La delega in questione si presenta molto vasta e la completa attuazione delle tante deleghe conferite dalla legge al Governo richiederebbero una miriade di decreti attuativi. Le materie trattate dalla stessa sono sterminate:
- la revisione del catasto;
- il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale;
- l'abuso del diritto e la tax compliance;
- l'apparato sanzionatorio e il sistema dei controlli;
- la riscossione degli enti locali e la tutela dei contribuenti;
- la tassazione dei redditi d'impresa;
- la delega in materia di giochi;
- la fiscalita' ambientale.
Per emanare tutti questi decreti il Governo ha tempo fino a 12 mesi dall'entrata in vigore della delega, anche se il primo di questi dovra' essere presentato come proposta entro i prossimi 4 mesi (cioe' entro luglio). Inoltre i tempi si restringono ancora di piu' se si pensa che tutta la procedura prevede, sempre nell'ambito dei 12 mesi, anche l'emanazione del parere obbligatorio da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Il Parlamento, consapevole della portata di tale delega, ha per questo previsto una procedura di monotoraggio sulle attivita' dell'Esecutivo: entro due mesi dall'entrata in vigore della legge delega e poi ogni quattro mesi il Governo e' tenuto a riferire alle Commissioni parlamentari sull'andamento dei lavori e sullo stato di attuazione delle deleghe.
Compito ancora piu' arduo per l'Esecutivo sara' quello di introdurre interventi che siano "a saldo zero", poiche' la delega precisa che dall'emanazione dei decreti non potranno sorgere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ne' un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti.
Non ci resta quindi che aspettare e vedere come il Governo, gia' alle prese con le altre misure previste nel pacchetto "La svolta buona" (vedi Ns News del 13.03.2014), si comportera' nei prossimi mesi.





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