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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 15/06/2016

Unico 2016 : anche quest'anno una proroga....un po' inaspettata


Ebbene si', anche quest'anno le scadenze di Unico vedono, con la solita tecnica del rinvio sul filo di lana, una proroga per noi professionisti davvero inaspettata.
Inaspettata perche' la pubblicazione degli Studi di Settore non aveva incontrato le tempistiche e i ritardi degli anni precedenti. Inaspettata a maggior ragione perche' da piu' parti, tra i partner in ambito software house, era stata quotata come assai poco probabile.
Tant'e' : la proroga ora c'e' e la illustriamo.
La proroga riguarda i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e comprende i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale. Sono interessati dal rinvio anche i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilita' (Nuovi minimi), i soggetti che determinano il reddito forfettariamente nonche' i soci di societa' di persone e di societa' di capitali in regime di trasparenza.
Lo slittamento della prima rata e' stato fissato dal DPCM 15 giugno 2016 al 6 Luglio 2016.
Si potra', come sempre, accedere al rinvio, con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40% : in tal cso la prima rata verra' pagata il 22 Agosto.

Una precisazione riguarda i contribuenti assoggettati ad IRES (societa' di capitali ed altri enti) che in base abbiano fatto ricorso al c.d. maggior termine per l'approvazione del Bilancio (180gg anziche' i 120gg ordinari). Tali seggetti sono obbligati a versare il saldo e il primo acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. In caso di non approvazione oltre il termine di 180gg (es. in caso di approvazione in seconda convocazione), il versamento restera' comunque fissato al giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza per l'approvazione del bilancio. Quindi per le societa' che approvano il bilancio in Giugno, le scadenze sono 18 Luglio 2016, senza maggiorazione e 22 Agosto con maggiorazione.




Notizia 06/06/2016

Comunicazioni in merito a indebitamento. AgE : queste mail sono false


L'Agenzia delle Entrate, con il Comunicato Stampa datato 3.06.2016 ha avvisato che sono in circolazione numerose mail-truffa, aventi come oggetto "Comunicazioni in merito a indebitamento" e recanti il seguente testo:

"Egregio contribuente, Ci affrettiamo a comunicare che per il 3^ trimestre 2015 Lei ha indebitamento con dipartimento finanziario. In caso di mancata liquidazione di debito entro una settimana dopo il ricevimento di avviso saremo costretti a rinviare la causa all'ufficiale giudiziario e compilare la causa di riscossione dei fondi dal Suo conto corrente. Il numero del Suo atto Nr T69119495 allegato nella comunicazione".

Il messaggio e' seguito da alcuni numeri telefonici relativi agli uffici toscani dell'Amministrazione fiscale.
La comunicazione importante e' quella di essere l'Agenzia "totalmente estranea a tali comunicazioni", con l'importante raccomandazione di non scaricare gli allegati della mail.
Non e' la prima volta che vengono segnalate e-mail truffa apparentemente spedite dall'Agenzia Entrate, da Equitalia o da altri soggetti (istituzionali e non): chiunque riceva e-mail dal contenuto sospetto e' opportuno che non clicchi i link presenti all'interno dei testi e provveda a verificare l'autenticita' della richiesta attraverso i tradizionali canali di contatto (per esempio telefonici) oppure rivolgendosi al proprio consulente informatico.





Notizia 02/05/2016

Il super-ammortamento : delineata la disciplina completa



La Legge 28/12/2015 Nr 208, c.d. Legge di Stabilita' 2016, ha introdotto una disciplina agevolativa di maggiorazione del costo deducibile sul quale calcolare gli ammortamenti, denominato "super-ammortamento", con la finalita' di favorire l'acquisto di beni strumentali nuovi potendo usufruire di un beneficio fiscale lungo la vita utile del beneIl beneficio previsto dalla disciplina e' applicabile ai beni produttivi nuovi acquistati dal 15.10.2015 al 31.12.2016. A tal fine valgono i criteri generali previsti dal Tuir, ovvero la data di consegna o spedizione oppure, se diversa e successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Pertanto una parte delle spese per l'investimento puo' essere stata effettivamente sostenuta prima del 15.10.2015.
In caso di cessione del bene prima della conclusione del piano di ammortamento, nel determinare la minusvalenza / plusvalenza non si potra' tener conto della maggiorazione del 40%.
Nell'agevolazione rientrano tutti i beni materiali ammortizzabili inclusi quelli diversi dai fabbricati e dalle costruzioni ed in generale dai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%. Il bene deve essere nuovo, pertanto sono esclusi dalla disciplina i beni usati, mentre e' ammesso anche il bene che viene esposto in showroom ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo.
Requisito cardine, pero', per capire se il bene rientra nella disciplina del "super-ammortamento" e' che il bene possieda il requisito della strumentalita', ovvero i beni devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa.
La Legge, inoltre, prevede che siano altresi' maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento dei beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b) del Tuir. La lettera b) stabilisce la deducibilita' nella misura del 20% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, che non siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.
Il superammortamento produce effetti esclusivamente dal punto di vista fiscale senza impattare sulla redazione del Bilancio di esercizio, consentendo la determinazione di maggiori quote di ammortamento ai soli fini Irpef ed Ires, mentre e' invece esclusa la rilevanza ai fini Irap.
Infine, il beneficio della maggiorazione del 40% si applica anche ad i beni acquisiti attraverso contratti di locazione finanziaria. In quest'ultimo caso il "super-ammortamento" riguarda esclusivamente la quota capitale dei canoni, pertanto resta fuori dal beneficio la quota interessi che non rappresenta il costo di acquisto del bene, ma il costo del finanziamento alla base della locazione finanziaria.




Notizia 15/04/2016

Novita' UnicoPF 2016


Ecco le novita' del modello di dichiarazione dei redditi delle Persone Fisiche
1) e' passato da Euro 640 a Euro 960 il c.d. Bonus IRPEF (vale a dire il Credito d'Imposta di max Euro 80 al mese per i lavoratori dipendenti con Reddito Complessivo non superiore a Euro 26.000, introdotto da Maggio 2014). Dal 2015, per verificare il rispetto del limite di Euro 26.000, occorre aggiungere all'importo del reddito complessivo, determinato ai fini Irpef, l'ammontare della quota di reddito esente prevista per i ricercatori e per i lavoratori rientrati in Italia e sottrarre l'ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR);
2) e' stata riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente;
3) e' stata riconosciuta una detrazione del 19% delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso universita' statali e non statali, in misura non superiore, per le universita' non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facolta' universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
4) e' stata prorogata la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
5) e' stata prorogata la detrazione del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;
6) e' stata prorogata la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;
7) e' stata prorogata la detrazione del 65% per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosita';
8) e' stata riconosciuta una detrazione del 65% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari e di impianti di climatizzazione invernali dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
9) e' stata riconosciuta la detrazione del 19% delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
10) e' passata da Euro 2.065 a Euro 30.000 annui l'importo massimo delle erogazioni liberali a favore delle Onlus per cui e' possibile fruire della detrazione del 26%;
11) e' stata prevista la possibilita' di destinare il due per mille dell'Irpef a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ricordiamo infine che molte spese sono detraibili anche se sostenute per familiari fiscalmente a carico (sono "fiscalmente a carico" i familiari che nel corso dell'anno 2015 hanno conseguito redditi di importo non superiore a Euro 2.841,comprendendo in tale importo anche eventuali redditi assoggettati a cedolare secca locazioni).

Il primo termine per il versamento, salvo proroghe e slittamenti (negli ultimi anni legati principalmente all'indisponibilita' degli Studi di Settore), e' fissato a "regime" a meta' di Giugno (Giovedi' 16), con possibilita' di differire il Vs di un mese e di rateizzarlo, come illustrato nella seguente tabella :

Scadenze UnicoPF 2016
PPFF non titolari di P.IVA
Senza differimento____________Con differimento
Rata__Data Vs*__Interessi______Data Vs*__Interessi
1____16/06/16__0,00%________18/07/16__0,00%
2____30/06/16__0,16%________22/08/16__0,13%
3____22/08/16__0,49%________31/08/16__0,46%
4____31/08/16__0,82%________30/09/16__0,79%
5____30/09/16__1,15%________31/10/16__1,12%
6____31/10/16__1,48%________30/11/16__1,45%
7____30/11/16__1,81%________----------___-----

*Nel caso di Vs con differimento dei termini e rateizzazione, l'importo del tributo da Vs va prima maggiorato dello 0,40% e poi diviso per il numero delle rate su cui vanno applicati gli interessi.


PPFF titolari di P.IVA
Senza differimento____________Con differimento
Rata__Data Vs*__Interessi______Data Vs*__Interessi
1____16/06/16__0,00%________18/07/16__0,00%
2____18/07/16__0,33%________22/08/16__0,31%
3____22/08/16__0,66%________16/09/16__0,64%
4____16/09/16__0,99%________17/10/16__0,97%
5____17/10/16__1,32%________16/11/16__1,30%
6____16/11/16__1,65%________----------___-----

*Nel caso di Vs con differimento dei termini e rateizzazione, l'importo del tributo da Vs va prima maggiorato dello 0,40% e poi diviso per il numero delle rate su cui vanno applicati gli interessi.





Notizia 01/04/2016

Accertamento : ma quanto mi duri ?


Tempi di accertamento allungati, e non di poco.
E' questa una delle novità della legge di Stabilità 2016 che, se passata inosservata ai contribuenti e imprenditori, ha attirato, e a ragione, l'attenzione di noi addetti al lavoro.
Il salto è importante : ben due anni in più, vale a dire, se volessimo esprimerlo in termini percentuali, il 50% in più.
Se per i periodi d'imposta sino al 2015, l'Amministrazione Finanziaria aveva tempo per notificare Avvisi di accertamento fino al 31 Dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, dal 2016 il tempo si dilata sino al 31 Dicembre del 6° anno successivo. E si arriva al settimo, in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
La tabella che segue illustra vecchi e nuovi termini, per i periodi d'imposta ancora accertabili.




I NUOVI TERMINI DI ACCERTAMENTO
Periodo d’ImpostaTermine di pres.ne dich.neTermine accertamentoIn caso di dich.ne omessa
201230.09.201331.12.201731.12.2018
201330.09.201431.12.201831.12.2019
201430.09.201531.12.201931.12.2020
201530.09.201631.12.202031.12.2021
201630.09.201731.12.202231.12.2024





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