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Notizie Aggiornamenti e Novità


Notizia 07/12/2018

Acconto Imposta Sostitutiva Rivalutazione TFR


Appuntamento in arrivo per i datori di lavoro con il versamento dell'acconto dell'Imposta Sostitutiva sulla Rivalutazione del TFR relativo ai dipendenti che hanno scelto il mantenimento del TFR in azienda.
Come previsto dall'art. 2120 del Codice Civile, le aziende con dipendenti accantonano ogni anno una quota del trattamento di fine rapporto, da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro, che è pari alle retribuzioni lorde dell'anno divise per 13,5. La quota è inoltre aumentata della rivalutazione annua del fondo al 31 Dicembre dell'anno precedente.
Il tasso utilizzato per la rivalutazione è composto da una quota fissa, pari all'1,5%, e una quota variabile, pari al 75% dell'aumento dell'Indice ISTAT dei Prezzi al consumo.
La rivalutazione del TFR va assoggettata annualmente ad un'imposta sostitutiva pari al 17%, imposta che, anche se è versata dal datore di lavoro, è a carico del lavoratore, e quindi la quota di accantonamento annuale verrà decurtata dell'imposta versata.
L'imposta sostitutiva si versa con un sistema di acconto al 16.12 di ogni anno e successivo saldo al 16.02 dell'anno successivo. Per il calcolo dell'acconto, come per gli scorsi anni, si può utilizzare il metodo storico oppure quello presuntivo.
Con il primo, l'acconto è pari al 90% rivalutazione maturata nell'anno precedente (2017) sul TFR al 31.12.2017.
Con il secondo, l'acconto è pari al 90% delle rivalutazioni maturate presuntivamente nell’anno, comprese anche le eventuali cessazioni.





Notizia 06/12/2018

Deleghe FE : arriva il Comunicato stampa Age....


Comunicato Stampa 6 dicembre 2018
Agenzia delle Entrate
E-fattura, un nuovo servizio nel portale Fatture e Corrispettivi.

Disponibile la registrazione massiva degli indirizzi telematici
Pronto il servizio di registrazione massiva con cui gli intermediari, appositamente delegati, potranno comunicare con un’unica operazione gli indirizzi telematici da abbinare alle singole partite Iva di tutti i clienti. La funzionalità di registrazione massiva, da oggi disponibile sul portale Fatture e Corrispettivi, è stata sviluppata in collaborazione con il partner tecnologico Sogei per rendere il processo di recapito della fattura elettronica più semplice e automatico.
Online la nuova registrazione massiva di Pec o Codice Destinatario - Con il provvedimento del 30 aprile 2018, l’Agenzia ha messo a disposizione degli operatori Iva un servizio per la registrazione dell’indirizzo telematico dove si intende ricevere in automatico, attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), tutte le fatture. Da oggi il servizio viene potenziato in modo da consentire agli intermediari delegati da più clienti di registrare l’indirizzo telematico prescelto (codice destinatario o indirizzo Pec) per ricevere le fatture elettroniche. Per accedere al servizio di registrazione massiva è necessario accedere all’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.




Notizia 05/12/2018

Rottamazione-bis e rottamazione-ter : un testa coda per rientrare nella rideterminazione automatica


Venerdì 7 dicembre scade il termine ultimo per il versamento delle rate omesse in scadenza il 31 luglio 2018, 1° ottobre 2018 e 31 ottobre 2018, per poter rientrare nella definizione e ottenere la rideterminazione automatica, del residuo, in 10 rate da versare il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2019.

La manovra di fine anno 2017 (art. 1, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) ha reintrodotto la possibilità per i contribuenti di chiudere i ruoli pendenti con l’ente della riscossione (c.d. “rottamazione bis”).

In particolare, le “rottamazioni” sono sostanzialmente tre:
1) definizione ruoli 2000-2016: si tratta di una riapertura della definizione agevolata, così come era stata prevista dalla norma originaria (art. 6, D. L. 22 ottobre 2016, n. 193), per coloro i quali, avendo carichi pendenti con l’ente della riscossione relativamente agli anni dal 2000 al 2016, non hanno presentato l’istanza di adesione;
2) definizione ruoli 2000-2016 in presenza di vecchie rateazioni: viene concessa la possibilità di definire i ruoli pendenti a coloro i quali avevano vecchie rateazioni in corso al 24 ottobre 2016 e non hanno provveduto a versare quanto dovuto entro il 31 dicembre 2016;
3) definizione ruoli 2017: è possibile definire i ruoli consegnati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.

Da segnalare che con il D.L. n. 119/2018 è stata introdotta una nuova definizione agevolata dei ruoli consegnati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
La norma (art. 3) ha anche previsto la possibilità, per coloro che hanno aderito alla rottamazione 2017 (art. 1, D.L. n. 148/2017) e che effettuano entro il 7 dicembre 2018 il pagamento delle rate dovute ai fini di tale definizione - in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 - di fruire del differimento automatico del versamento delle restanti somme dovute ai medesimi fini.
In particolare, il residuo, viene ridistribuito in 10 rate di pari importo con scadenza luglio e novembre a partire dal 2019.




Notizia 09/11/2018

Pace Fiscale : arriva il Comunicato dell'Agenzia sulle mini cartelle....


Agenzia delle Entrate-Riscossione ci mette la faccia, cioè il sito, e pubblica un comunicato stampa ufficiale in merito alla Pace Fiscale relativamente al capitolo "Stralcio dei debiti fino a mille euro", vale a dire le cc.dd. mini cartelle.

In particolare viene illustrata la procedura che sarà seguita dall'Agenzia in merito alla cancellazione totale e automatica delle cartelle che rientrano nell'ambito di applicazione della norma.
Per la praticità del lettore, ricordiamo infatti che i carichi che usufruiranno dello stralcio sono tutti i debiti, affidati all'Agente della riscossione dall'1.01.200 al 31.12.2010, di importo residuo fino a mille euro, calcolato al 24 ottobre 2018. L'Importo di riferimento è costituito da capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La cancellazione avverrà al 31.12.2018, poiché sarà cura ed onere dell'Agenzia comunicare ai vari enti creditori lo stralcio effettuato.

Che destino seguiranno gli eventuali pagamenti effettuati per tali cartelle che non vedranno l'arrivo del nuovo anno ?
La risposta è contenuta all'art. 4 del DL 119 2018, ed è la seguente :
a) si considereranno definitivamente acquisite, e quindi non rimborsabili, le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto (24 Ottobre 2018);
b) saranno imputate a rate relative ad altri debiti o a debiti scaduti o in scadenza, le somme versate successivamente;
c) saranno rimborsate al contribuente le somme versate dopo l'entrata in vigore del DL, in caso di assenza di altri debiti a cui imputare le somme.

Ciò che è reso chiaro è che l'annullamento sarà automatico e che non dovrà essere effettuata alcuna richiesta da parte del contribuente.

Il discorso sarà comunque diverso per noi professionisti : sarà comunque necessario ed utile effettuare un'analisi della situazione attuale di ciascun cliente, sia perché lo stralcio riguarda solo le mini cartelle, sia perché nel comparto "Pace Fiscale" rientrano altre misure, che sarà logico e naturale valutare in un'ottica unitaria e complessa.









Notizia 08/11/2018

Rivalutazioni terreni e partecipazioni, una proroga che sa di sistema.....


Il DDL di Bilancio 2019, all’art.81, prevede anche per il 2019 la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, ciò che consentirà anche per l’anno prossimo la possibilità di conseguire un legittimo risparmio fiscale in sede di cessione di quote e terreni.
La disposizione, introdotta per la prima volta dalla Legge Nr 448/2001 (poi prorogata di anno in anno), consente di rideterminare il costo di acquisto di:
• terreni edificabili e terreni con destinazione agricola;
• partecipazioni in società non quotate;
posseduti ad una determinata data.
Il valore rideterminato, ai soli fini fiscali, ed in capo al soggetto che ha optato per la rivalutazione, può essere contrapposto al corrispettivo della cessione a titolo oneroso al posto dell’originario costo o valore di acquisto; in questo modo aumenterà il valore fiscalmente riconosciuto di tali beni, riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
Ora, in base al DDL di bilancio 2019, è prevista una nuova rivalutazione che prevede:
• al 1° gennaio 2019 la data in cui deve essere verificato il possesso dei beni per la rideterminazione del loro costo o valore di acquisto;
• al 30 giugno 2019 la data entro cui deve essere redatta la perizia e deve essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva, in modo da "perfezionare" la rivalutazione.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva resta pari all'8% sia per i terreni, sia per le partecipazioni, e indipendentemente dal fatto che si tratti di partecipazioni qualificate o non.
Possono usufruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui agli artt. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa: persone fisiche, società semplici ed equiparate, enti non commerciali per l’attività non in regime d’impresa, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.





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